Approfitta della proroga del Superbonus 110% per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche!

Una buona notizia per i condomini, le abitazioni private e le case popolari: grazie alla proroga del Superbonus 110% sarà possibile ricevere un contributo per l’installazione di ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e in generale di qualsiasi tecnologia in grado di favorire la mobilità interna ed esterna all'edificio.

I vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e, per le spese sostenute nel 2022, in 4 quote annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell'imposta annua che deriva dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla detrazione è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente ai fornitori di beni e servizi o a Istituti di Credito/intermediari finanziari.

Le tempistiche

Il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro il:

  •  30 giugno 2022 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari (cfr. art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio)
  •  30 giugno 2022 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022(cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)
  •  31 dicembre 2022 dai condomini (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)
  •  30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (cfr. art. 119, commi 3-bis e 8-bis).

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